Descrizione:
Accesso civico semplice: concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, L.241/90). E’ circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Chiunque può chiedere a Utilya S.R.L. di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata; è gratuita e può essere presentata trasmettendo alla seguente email info@utilya.it il modulo richiesta accesso civico semplice. Il servizio competente dovrà concludere il procedimento di accesso civico entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del privato trascorsi i quali in caso di inerzia, il richiedente può rivolgersi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore Generale in qualità di titolare di potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis L.241/1990 compilando il modulo domanda accesso civico semplice e inviandolo alla seguente email info@utilya.it.
Accesso civico generalizzato: concernente dati e documenti ulteriori (Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013), è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis dello stesso D. Lgs. n. 33/2013. È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Utilya S.R.L. per la riproduzione su supporti materiali.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Presidente del Cda e Legale Rappresentante pro tempore.
Procedimento: In generale il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente. Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico, è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.33/2013. Il termine di 30 giorni può essere sospeso nei seguenti casi:
Procedimento con controinteressati che non presentano opposizione: Il Servizio al quale è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza opposizione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione, dando riscontro al richiedente ed al controinteressato.
Procedimento con controinteressati che presentano opposizione: Il Servizio al quale è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. In caso di opposizione del contro interessato il Servizio competente può: accogliere l’opposizione e concludere il procedimento con provvedimento motivato di diniego o limitazione dell’accesso o differimento, dandone riscontro al richiedente ed al controinteressato; acconsentire all’accesso nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione dà preventiva comunicazione dell’accesso al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente (e per conoscenza ai contro interessati) i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
A chi è rivolto:
Tutti i cittadini possono fare richiesta.
Come fare:
L’istanza può essere presentata compilando il modulo istanza accesso civico semplice o generalizzato:
- Personalmente consegnandola all’Ufficio che detiene il documento o l’informazione oppure allo Sportello Utenze
- Telematicamente:
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- Mediante la casella PEC del richiedente;
- Mediante la propria casella di posta elettronica semplice allegando (acquisiti sotto forma di immagine) il modulo debitamente sottoscritto e una copia non autenticata di un documento di identità valido;
- Inviando il modulo sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata.
L’istanza può essere altresì firmata e presentata anche a mezzo posta o direttamente all’Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta, allegando copia della carta di identità. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Cosa serve:
Modulo di richiesta e documento.